Alimentare (2)
Aggiornamento normativo nel settore agroalimentare.
Campi elettromagnetici - rinvio Direttiva CEM dal 30.4.2012 al 31.10.2013.
Written by AdministratorAttraverso un Emendamento del Parlamento europeo, si rinvia dal 30.04.2012 al 31 ottobre 2013 l'entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui “Campi elettromagnetici”, Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.
L’emendamento alla precedente Direttiva 46/2008/CE è costituito di due soli articoli.
L'art.1 modica l'art.13, paragrafo 1 della Dir. 2004/40/CE sostituendo la data "30 aprile 2012" con quella del "31 ottobre 2013".
Ciò si tradurrà sul posticipo dell'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/08, la cui entrata in vigore è definita proprio in relazione dell'art.13, paragrafo 1 della Dir. 2004/40/CE e sarebbe coincisa col prossimo 30 aprile.
Trattandosi di una Direttiva 2004/40/CE, il rinvio sarà norma di legge SOLO dopo:
- la pubblicazione della modifica della Direttiva 2004/40/CE sulla GUCE;
- l'approvazione della modifica con provvedimento di legge italiano, pubblicato sulla G.U..
Contratto a termine e mancata valutazione dei rischi - sentenza della Corte di Cassazione.
Written by AdministratorRiportiamo di seguito la sentenza emessa dalla Cassazione che va in sostanza a ribadire il divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, in particolar modo per una maggiore salvaguardia dei rapporti di lavoro atipici.
La sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012 della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all'apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato.
In particolare il divieto a contrarre, viene, nella specie in considerazione con riferimento al divieto all'apposizione del termine, da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa antinfortunistica.
La valutazione dei rischi assurge, pertanto, a presupposto di legittimità del contratto a termine, e tale previsione trova ragione nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione.
Per tali considerazioni, il contratto a termine stipulato in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 per mancata valutazione dei rischi è nullo con la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato e con la possibile applicazione di una penale a carico del Datore di Lavoro (da 2,5 a 12 mensilità).