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Con l’approvazione della legge n.35 del 4 aprile 2012, le aziende che hanno ottenuto una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione, a fronte di norme armonizzate, potranno godere di alcune agevolazioni e semplificazioni in materia di controlli.

​In data 4 aprile 2012 è stato modificato e convertito in legge il decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012, in materia di Semplificazione e di Sviluppo (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69). Il pacchetto di norme (63 articoli) introduce alcune semplificazioni per i cittadini e per le imprese, nella gestione della burocrazia e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

In particolar modo, l’articolo 14 presenta alcune importanti novità riguardo i controlli alle imprese e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche. 

Tutta la disciplina sui controlli alle imprese si inspira ai principi dettati dall’Unione Europea. La normativa mira a creare un sistema di controlli semplice, coordinato con le amministrazioni statali, regionali e locali e che sia proporzionale, per le diverse attività controllate, alle effettive esigenze di tutela del rischio; arrivando così all’eliminazione di tutte quelle attività di controllo non strettamente necessarie alla tutela degli interessi pubblici. La modifica più importante è contenuta nel punto f) del comma 4 del suddetto articolo:

  • Art. 14, Comma 4, punto f
    f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità  ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
    [Legge n.35 del 4 aprile 2012]

La nuova normativa introduce quindi la riduzione o, in alcuni casi, l’eliminazione di alcuni controlli per quelle imprese che hanno ottenuto una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione, a fronte di norme armonizzate.

Ci si attende che ogni autorità di controllo definisca quali sono le certificazioni ritenute valide.

È importante sottolineare che, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 6, la disposizione non si applica in materia di controlli fiscali, finanziari e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per i seguenti ambiti continueranno a valere le disposizioni già previste dalla normativa vigente.

  • Art. 14, Comma 6 
    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
    [Legge n.35 del 4 aprile 2012]
 

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